Comunicazione di Cessione Fabbricato

Comunicazione di cessione fabbricato.
Data:

13/11/2014

Argomenti

Tipologia di documento

  • Modulistica

Descrizione

La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.

Prevista dall'art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191), è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all'immobile(vendita , locazione ecc.). La legge lascia intatto l'obbligo di comunicazione solo nel caso in cui "venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso", per cui ammette anche una forma di comunicazione telematica, da stabilire con apposito decreto.

Cittadini stranieri

E' confermato l'obbligo di comunicazione stabilito dall'articolo 7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero.

Pertanto il proprietario dell'immobile deve presentarsi all'Autorità di P.S. di competenze (Questura/Commissariato o in Comune in caso di mancanza di questi Uffici ) a seconda dell'ubicazione dell'immobile e dichiarare la presenza dello straniero, presentando il contratto registrato all'Agenzia delle Entrate e i documenti di entrambi.

Formati disponibili

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Licenza di distribuzione

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Creative Commons CC0 1.0 Universal - Public Domain Dedication (CC0 1.0)

Date

Data di inizio validità/efficacia

13/11/2014

Data di inizio pubblicazione

13/11/2014

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 22/06/2023 14:48

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